IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  «Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art.  21,  che
prevede tra l'altro quote riservate a favore di paesi che collaborano
nelle politiche di regolamentazione dei  flussi  d'ingresso  e  nelle
procedure di riammissione, nonche' una quota d'ingresso riservata  ai
lavoratori di origine italiana; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il «Regolamento di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Visto il Capo I del Titolo III del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
recante «Misure per la semplificazione delle  procedure  di  rilascio
del nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'art.  30-bis,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394»; 
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5   maggio   2023,   n.   50,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di flussi  di  ingresso  legale  dei
lavoratori stranieri e di prevenzione e  contrasto  dell'immigrazione
irregolare», e, in particolare l'art. 1, commi  1,  2  e  3,  ove  si
prevede che  la  determinazione  triennale  delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   in   deroga   alle
disposizioni dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
secondo  la  procedura  e  sulla  base  dei  criteri   generali   ivi
disciplinati; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 231 del 3 ottobre 2023,  concernente  la  «Programmazione
dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori  stranieri  per
il triennio 2023-2025», che ha  previsto  una  quota  complessiva  di
452.000 cittadini stranieri per l'ingresso in Italia  per  motivi  di
lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Ravvisata l'esigenza rappresentata dal  Ministero  dell'interno  di
differire, per l'anno 2024, i  termini  per  la  presentazione  delle
richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito  delle
quote stabilite annualmente, al fine  di  evitare  che  tali  termini
vengano  a  sovrapporsi   con   il   completamento   dell'istruttoria
procedimentale  delle  istanze  presentate  nell'ambito  del  decreto
flussi per l'anno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al  lavoro
  nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024 
 
  1. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote, di cui  all'art.  8,
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  27
settembre 2023 decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo
2024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024. 
    Roma, 19 gennaio 2024 
 
                     Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni 

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 272